La Corte d'Appello di Bruxelles dichiara illegali le clausole degli Statuti FIFA e UEFA (nonché URBSFA e club affiliati) che attribuiscono giurisdizione arbitrale al TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, con divieto generale di ricorso al Giudice Ordinario

La Corte d'Appello di Bruxelles ha emesso una sentenza, in data 29 agosto, con cui si afferma che le clausole arbitrali contenute negli statuti della FIFA, della UEFA, della URBSFA e dei club affiliati sono illegali.

Il testo integrale della decisione, in francese, è disponibile a questo link http://www.iusport.es/resoluciones-judiciales/SENTENCIA-CORTE-APELACION-BRUSELAS-TAS-2018-anonimizada.pdf.

Questa sentenza ricade sul caso di TPO - Third Parties Ownership che ha coinvolto il club di terza divisione belga Searing, il fondo Doyen e la FIFA ed ha portato a rigide sanzioni, quali 4 finestre di mercato di transfer ban ed una sanzione economica di 150,000 euro.

La decisione fa seguito a due precedenti pronunce negative connesse allo stesso caso:
- la prima, con cui il Presidente del Tribunale di Primo Grado di Liegi rigettava, il 27 Giugno 2017, la richiesta del Club Seraign di sospensione cautelare delle sanzioni comminate dalla FIFA, confermate dal TAS di Losanna e dal Tribunale Federale Svizzero;
- la seconda, con cui il Presidente del Tribunale di Primo Grado Francofono di Bruxelles rigettava, il 24 Agosto 2017, una richiesta di sospensione delle sanzioni avanzata dai calciatori, dilettanti e professionisti, interessati indirettamente dal provvedimento FIFA.

La posizione del RFC Searing United evidenzia la “generalità” delle clausole arbitrali contenute negli Statuti FIFA e UEFA nonché la illegalità e contrarietà all’ordine pubblico belga del divieto diffuso, contenuto nello Statuto FIFA, di ricorrere ai tribunali statali (paragrafo 9 della decisione). Divieto assoluto, che non trova giustificazione in alcun interesse legittimo della FIFA ma piuttosto contrasta il principio al giusto processo dettato dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (testo: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf).

La FIFA, a contrario, ha difeso la validità e legittimità di tale clausola arbitrale (art. 59.1 del suo Statuto) rilevando come la stessa trovi applicazione in "determinati o determinabili rapporti di diritto” (rapport de droit déterminé or determinable) e non abbia una portata generalizzata. La clausola in questione dispone dello stesso valore riconosciuto a clausole simili contenute negli Statuti di società ed associazioni al fine di perseguire gli obiettivi previsti dall’istituzione. La clausola non trova applicazione generalizzata, ma, in virtù di un favour arbitrandum contenuto nell’art. S12 del Codice TAS, solo sui i soggetti sottoposti al procedimento, rationae personae et rationae materiae, ma non verso terze parti (paragrafo 10 della decisione).

La UEFA e la URBSFA, a sostegno della posizione FIFA, hanno rilevato la conformità di tali clausole arbitrali all'ordinamento belga, in particolare all’art. 1681 del Code judiciarie che limita la validità delle c.d. convenzioni d’arbitrato a "rapport de droit déterminé”.
La Corte d’Appello, dopo aver sottolineato come l’arbitrato sia un istituto che si basa sul carattere consensuale, fa esplicito riferimento all’art. 1681 del Code judiciarie, che esprime l’indispensabilità di un "rapport de droit déterminé” in tema di arbitrato, disposizione che trova la sua ispirazione sia nell’articolo 1 della "Convenzione europea sulla legislazione uniforme in materia di arbitrato" (testo: https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/056) che nell’articolo II della "Convenzione di New York” del 1958 (testo: https://giustizia.it/giustizia/it/mg_1_3.page;jsessionid=IgEpCK4wOt2sJ-LrPg21aNFH?tabait=y&tab=a&aia=AIA32869&aip=AIP32606&ait=AIT32785).

La Corte sostiene che queste clausole (articoli 59 e 66 dello Statuto FIFA, art. 61 dello Statuto UEFA, articolo 104 dello Statuto URBSFA, articolo 37 dello Statuto del RFC Searing United in particolare) abbiano una portata generale e non esprimano alcun riferimento a rapporti di diritto determinati.

Infatti, a parere della Corte, la chiara volontà dei redattori di sottoporre ad arbitrato tutte le controversie che possano sorgere tra le parti indicate, attribuisce a queste clausole una portata generale ed ampia al punto da non poter costituire della clausole arbitrali riconoscibili dal diritto belga. Clausole che altresì violano l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’uomo dell'UE.
Inoltre, la Corte d'appello belga ha considerato che, poiché le federazioni internazionali si affidano alle loro federazioni nazionali per attuare i loro regolamenti, la federazione internazionale può essere citata in giudizio davanti ai tribunali della sede centrale di qualsiasi federazione nazionale che partecipa all’esecuzione di tale decisione.

La Corte quindi ha rigettato l’eccezione di arbitrato sollevata da FIFA, UEFA e URBSFA, nonché l’eccezione di incompetenza internazionale sollevata da FIFA e UEFA avverso le domande avanzate da DOYEN e dai calciatori dilettanti e professionisti del RFC Searing United (parti intervenienti volontarie nel procedimento instaurato in Belgio) nei confronti di FIFA e UEFA, rigettando altresì la richiesta delle parti intervenienti di una misura cautelare in loro favore di sospensione delle sanzioni, fissando l’udienza del 4 ottobre 2018 per la discussione di merito.

E’ ancora presto per valutare l’impatto di tale decisione nell’ordinamento sportivo internazionale. La prudenza è d’obbligo sia poiché si tratta di una decisione parziale, in attesa della pronuncia sul merito del caso, sia perché la decisione assume connotati nazionali e non internazionali: i precedenti giurisprudenziali ci insegnano che solo le decisioni degli organi di giustizia internazionali, la Corte di Giustizia Europea su tutti, possano contribuire, con efficacia, a spingere le istituzioni sportive ad innovare statuti e regolamenti in materia.

Avv. Salvatore Civale